Le pensioni e indennità per invalidità civile, cecità, sordità

Chi è stato riconosciuto invalido civile, cieco civile, sordo può ottenere provvidenze economiche (pensioni indennità, assegni) se la sua minorazione è superiore ad un certo livello e, in alcuni casi, se non supera determinate soglie di reddito personale.

Invalidità civile

Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento per invalidità civile viene concessa alle persone che abbiano ottenuto il riconoscimento di invalidi totali e sia stata rilevata la condizione di non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore oppure di non essere in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
L’indennità di accompagnamento viene erogata a prescindere dal reddito personale e dall’età.
Viene erogata per 12 mensilità e non è reversibile; ammonta a 531,76 euro (2024)
È incompatibile con il ricovero in istituto o RSA a totale carico dello Stato o di Enti locali. Nel caso di ricovero ospedaliero superiore ai 30 giorni non viene erogata.
È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e non pregiudica a priori la possibilità di mantenere la patente di guida.
Le dizioni nei verbali solitamente sono queste

“MINORE con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)”.
“MINORE con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)”.
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988)”.
“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)”.
“INVALIDO ULTRASESSANTASETTENNE con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 508/1988)”. Questa codificazione dà diritto all’indennità di accompagnamento [link a pensioni-invalidita-civile] erogata indipendentemente dal reddito personale e a condizione che la persona non sia ricoverata a titolo gratuito in istituto.
“INVALIDO ULTRASESSANTASETTENNE con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/1988)”.

Ai maggiori di 18 anni, con queste definizioni, viene riconosciuta anche la pensione se non si superano i limiti reddituali.

Link: pagina INPS su questa provvidenza

Pensione di inabilità civile

La pensione di inabilità viene concessa agli invalidi totali (100% di invalidità) dai 18 ai 67 anni di età
È fissato un limite di reddito personale rivisto annualmente (nel 2024, 19.461,12 euro)
Viene erogata per 13 mensilità e non è reversibile; ammonta a 333,33 euro (2024)
È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
La pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
Al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
La dizione nei verbali solitamente è questa:

“invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%”

Link: pagina INPS su questa provvidenza

La maggiorazione della pensione di invalidità civile

In forza di una sentenza della Corte Costituzionale (152/2020) e di un successivo provvedimento (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 15) hanno diritto all’incremento previsto dall’articolo 38, comma 4, della legge 448/2001 anche invalidi civili totali o sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità previdenziale (legge 222/1984) dai 18 ai 60 anni. Chi ha più di 60 anni ne aveva già diritto in precedenza.
L’incremento massimo per invalidi civili totali è pari a 401,72 euro (2024) mensili. Quell’importo diminuisce se l’invalido, oltre alla pensione. percepisce altri introiti fino ad azzerarsi se si supera un determinato reddito (di qualsiasi derivazione, incluse pensioni di reversibilità, borse lavoro ecc.).
Infatti, per averne diritto non bisogna superare il reddito personale 9.555,65 euro (2024); pensionato coniugato, 16.502,98 euro (2024). Nel calcolo del reddito è inclusa anche la pensione stessa.
Per il beneficiario coniugato vale un doppio limite e cioè non deve disporre di redditi propri di importo superiore a 9.555,65 euro e – in aggiunta – i redditi cumulati con quelli del coniuge non devono superare i 16.502,98 euro.

Assegno mensile di assistenza

L’assegnazione mensile di assistenza spetta agli invalidi civili parziali (74-99% di invalidità) dai 18 ai 67 anni di età.
È fissato un limite di reddito personale rivisto annualmente (nel 2024, 5.725,46 euro).
Viene erogato per 13 mensilità e non è reversibile; è pari a 333,33 euro (2024)
È richiesta la condizione di inoccupazione ma è ammessa l’attività lavorativa solo entro un certo reddito annuale. Non è più richiesta  da anni l’iscrizione alle liste di collocamento.
L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E’ inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
La dizione nei verbali solitamente è questa:

“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971)”

Link: pagina INPS su questa provvidenza

Indennità di frequenza

L’indennità di frequenza per invalidità civile viene concessa quando nel verbale di invalidità è indicato: “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)”.
Spetta ai soli minori solo nel caso che frequentino la scuola (anche la scuola d’infanzia) o un centro di riabilitazione.
È fissato un limite di reddito personale rivisto annualmente (nel 2024, 5.725,46 euro)
L’indennità ammonta a 333,33 euro (2024).
Viene erogata per il periodo della frequenza. È incompatibile per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento che prevede altre condizioni sanitarie/assistenziali.
La dizione nei verbali solitamente è questa:

“MINORE con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)”.

Link: pagina INPS su questa provvidenza

Cecità civile

Indennità di accompagnamento ai ciechi civili

L’indennità di accompagnamento è riconosciuta alle persone accertate cieche totali sia minorenni che maggiorenni. Viene erogata per 12 mensilità e non è reversibile ai superstiti. Non sono previsti limiti reddituali.
L’importo per il 2024 è di 978,50 euro al mese. Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Link: pagina INPS su questa provvidenza

Indennità speciale ciechi ventesimisti

L’indennità è riconosciuta alle persone in possesso di riconoscimento della cecità parziale, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore.
Viene erogata per 12 mensilità e non è reversibile ai superstiti. Non sono previsti limiti reddituali.
L’importo per il 2024 è di 221,20 euro al mese.

Link: pagina INPS su questa provvidenza

Pensione ai ciechi civili assoluti

La pensione è riconosciuta alle persone accertate ciechi totali sia minorenni che maggiorenni. Viene erogata per 13 mensilità e non è reversibile ai superstiti.
L’importo per il 2024 è di 360,48 euro al mese, 333,33 euro nel caso il cieco sia ricoverato.
Il limite reddituale personale è di 19.461,12 euro annui.

Link: pagina INPS su questa provvidenza

Pensione ciechi civili parziali

La pensione è riconosciuta alle persone accertate ciechi totali sia minorenni che maggiorenni. Viene erogata per 13 mensilità e non è reversibile ai superstiti.
L’importo per il 2024 è di 333,33 euro.
Il limite reddituale personale è di 19.461,12 euro annui

Link: pagina INPS su questa provvidenza

Sordità

Indennità comunicazione sordi

La sordità deve essere insorta in fase neonatale o in fase prelinguale, cioè prima dell’apprendimento del linguaggio parlato. I criteri di concessione sono diversi a seconda se il richiedente è maggiorenne o minorenne dagli 12 anni in poi, oppure minore di 12 anni e sono correlati al grado di ipoacusia accertata.
Minore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore.
Maggiore di 12 anni: l’ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene comunque richiesto di dimostrare che l’insorgenza dell’ipoacusia è precedente ai 12 anni.
L’indennità viene erogata per 12 mensilità. L’importo per il 2024 è di 263,19
Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Link: pagina INPS su questa provvidenza

Pensione sordi

I requisiti sanitari sono i medesimi previsti per l’indennità di comunicazione. La pensione però viene riconosciuta solo alla maggiore età.
La pensione viene erogata per 13 mensilità.
L’importo per il 2024 è di 333,33 euro al mese.
Il limite reddituale è 19.461,12 euro

Link: pagina INPS su questa provvidenza