Cos’è?
Il contrassegno è previsto dall’art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495, cioè il Regolamento del codice della strada (modificato da ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151). Consente ai veicoli al servizio delle persone con disabilità la circolazione in zone a traffico limitato e la sosta negli spazi appositamente riservati. Il contrassegno è stato adeguato alle raccomandazioni – e quindi al modello – definito a livello UE ed è quindi definito anche CUDE Contrassegno Unificato Disabili Europeo.
Il riferimento normativo è nell’art. 381, DPR 495/1992, comma 2 che dice: “2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato: “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. (…)”
A chi spetta?
Ai fini della concessione del contrassegno il legislatore ha fissato i requisiti di natura sanitaria. Il contrassegno viene rilasciato in presenza di una “effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”. La possibilità di ottenere il contrassegno di parcheggio è stata estesa anche ai ciechi assoluti e parziali (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).
L’accertamento di questa condizione è affidata dal Regolamento del codice della strada all’“ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza”.
Nel 2012 una norma di semplificazione (art. 4, legge 4 aprile 2012, n. 35, conversione del decreto legge 5/2012) ha attribuito alle Commissioni mediche di accertamento (dell’invalidità o di handicap) il compito di annotare nei verbali anche la sussistenza della condizione richiesta dal Regolamento del codice della strada.
Nei verbali di invalidità e di handicap (104/1992) più recenti, se ricorrono le condizioni sanitarie previste, viene annotata la dizione: “persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (art. 381, DPR 495/1992).”
Durata del contrassegno
La durata del contrassegno di norma è di 5 anni, ma in casi particolari di comprossioni transitorie può avere anche una durata inferiore.
Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Come già detto il contrassegno può essere concesso anche in via temporanea alle “persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato (…)”.
In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l’emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all’ulteriore rilascio. (articolo 381, comma 4, DPR 495/1992).
Roma Capitale, con dichiarati intenti semplificatori, ha autonomamente deliberato che la durata del contrassegno possa essere anche a tempo indeterminato.
Il parcheggio riservato
Nei casi in cui ricorrono “particolari condizioni di invalidità” della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare e riservare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di chi è stato autorizzato ad usufruirne.
Tale agevolazione, se l’interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle “zone ad alta densità di traffico”. (articolo 381, comma 5, DPR 495/1992)
L’individuazione delle “particolari condizioni di disabilità” è lasciata alla discrezionalità delle singole amministrazioni comunali.
Dove si richiede a Roma Capitale?
A Roma il Contrassegno va richiesto presso il proprio Municipio di Residenza.
Nel sito di Roma Capitale sono elencati i riferimenti per ciascuno Municipio
Oltre alla presentazione della domanda e della documentazione (differente se si tratta di una nuova richiesta o di un rinnovo o di un contrassegno con validità inferiore ai 5 anni) è necessario pagare la marca da bollo (16 euro) e altre spese accessorie (circa 22 euro).
Tutte le indicazioni e i modelli sono disponibili in un’area specifica del sito di Roma Capitale.