L’Amministrazione di Sostegno (AdS) è una misura di tutela della persona introdotta dalla legge n. 6 del 2004. Mira “a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente” (articolo 1 L. 6/2004).
L’obiettivo dell’Amministrazione di sostegno è garantire alla persona che non è in grado di far fronte ai propri interessi in autonomia, un sostegno nelle esigenze ordinarie di vita, con la minore limitazione possibile della sua capacità di agire.
La capacità di agire è un diritto inviolabile che consiste nella libertà di compiere validamente ogni atto giuridico lecito. Con l’Amministrazione di Sostegno, quindi, non viene meno per la persona “amministrata” questa libertà, ma viene solo limitata, in base alle effettive condizioni ed esigenze della persona.
I beneficiari dell’amministrazione di sostegno comprendono le persone che, a causa di infermità, menomazioni fisiche o psichiche, o altre condizioni legate all’età, si trovano nell’impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di curare i propri interessi.
Il ricorso dell’Amministratore di Sostegno
La nomina di un amministratore di sostegno avviene attraverso uno specifico ricorso presentato presso la cancelleria del Giudice Tutelare nel luogo di residenza o domicilio del beneficiario. Il ricorso, che può essere esente da contributo unificato ma richiede una marca da bollo, non necessita obbligatoriamente dell’assistenza di un legale. Gli atti per cui è richiesta l’amministrazione di sostegno e le persone idonee o disponibili a ricoprire tale ruolo possono essere specificati nel ricorso. Preferibilmente il Giudice tende a scegliere come Amministratore persone che siano più prossime all’amministrato, molto spesso familiari se in grado di assumersi le responsabilità del caso.
Chi può presentare il ricorso?
La lista di chi può presentare ricorso include il beneficiario stesso, il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, chi convive con l’interessato, il pubblico ministero, tra gli altri.
Inoltre i responsabili dei servizi sanitari e sociali che assistono il beneficiario sono tenuti a informare il giudice o il pubblico ministero in caso notino la necessità di un’amministrazione di sostegno.
Presso molte Cancellerie sono disponibili guide, moduli, fac-simili.
Il Giudice Tutelare ha un ruolo centrale nel procedimento, ascoltando le esigenze del beneficiario e scegliendo l’amministratore di sostegno più adatto, con la possibilità di modificare il decreto di nomina in qualsiasi momento per meglio rispondere alle esigenze del beneficiario. Il procedimento enfatizza l’importanza di ascoltare il beneficiario e prendere decisioni basate sulle sue esigenze specifiche.
Quale documentazione?
Normalmente il ricorso deve essere accompagnato da specifica documentazione:
a. il certificato di nascita e la fotocopia di un documento d’identità del futuro beneficiario (se disponibile).
b. la documentazione sulle condizioni di vita personale (sanitarie, sociali, psicologiche ed educative) del futuro beneficiario: i certificati medici attestanti il tipo di malattia, meglio se provenienti da strutture pubbliche;
c. la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del beneficiando;
d. se possibile la documentazione relativa alla sua situazione patrimoniale: documenti che provino la presenza di assegno o pensione di invalidità, di reversibilità, di accompagnamento; stipendi; rendite immobiliari e/o da investimenti; titoli; conti correnti; immobili etc.
e. certificato di residenza e stato di famiglia anche storico del futuro beneficiando
Inoltre, solo se disponibili:
f. certificato di intrasportabilità cioè certificato medico rilasciato da una struttura pubblica sanitaria, o dal medico di base curante, oppure da un medico specialista, nel caso in cui la persone non sia nelle condizioni di presentarsi fisicamente in Tribunale per l’udienza in cui sarà chiamato a comparire
g. documenti attestanti l’eventuale opposizione al procedimento da parte di parenti stretti del beneficiando. Dunque se il ricorrente ha a disposizione dichiarazioni, o altra documentazione, che attesti la presenza di soggetti vicini al soggetto debole contrari all’apertura della misura di protezione deve allegarle al ricorso.
Il decreto
Dopo il deposito del ricorso e dopo le istruttorie previste, in seguito all’udienza il giudice emette un provvedimento dichiara la nomina dell’amministratore di sostegno.
È formalmente il “decreto di apertura dell’Amministrazione di Sostegno” che attiva la misura di protezione giuridica nei confronti del beneficiario.
Il decreto di nomina dell’amministrazione di sostegno di norma indica:
1. I dati che identificano della persona che verrà assistita con l’Amministrazione di Sostegno;
2. I dati che identificano la persone indicato come amministratore;
3. la durata dell’incarico di amministratore;
4. i compiti specifici, poteri e doveri, dell’amministratore per tutelare il beneficiario;
5. gli atti che il soggetto debole assistito da Amministrazione di Sostegno può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore;
6. i limiti di spesa che deve osservare l’amministratore nello svolgimento del suo incarico;
7. la periodicità e la modalità con la quale l’amministratore deve depositare al Giudice Tutelare un documento che dia conto di come procede l’amministrazione.
Obblighi dell’Amministratore di Sostegno
Gli obblighi dell’amministratore di sostegno includono agire con diligenza e fedeltà, rispettando le esigenze e le aspirazioni del beneficiario, e ottenere l’autorizzazione del giudice per atti di amministrazione straordinaria. L’amministratore deve anche informare il beneficiario degli atti compiuti e, in caso di conflitto di interessi, informare il giudice.
Inoltre, deve presentare regolarmente relazioni e rendiconti sulla gestione patrimoniale e sulle condizioni di vita del beneficiario. Se vi sono azioni di straordinaria amministrazione (es. accettare un lascito, una donazione, acquisire o cedere un immobile o un bene che incida sul patrimonio) l’AdS deve chiedere preventiva autorizzazione al Giudice.
Il rendiconto
Il rendiconto periodico è una relazione, un documento, che descrivere sinteticamente le condizioni personali, sociali e socio-sanitarie del beneficiario, ed elenca le attività dell’amministratore relative la gestione economica, evidenziandone le entrate e le uscite e il relativo totale.
L’amministratore deve conservare tutta la documentazione a dimostrazione delle spese sostenute nell’interesse del beneficiario nel caso in cui il Giudice Tutelare ne chieda visione.
Solitamente la relazione e il rendiconto viene presentata una volta l’anno. Molte cancellerie propongono modelli standard per la sua redazione.
Revoca dell’Amministratore di Sostegno
L’ amministrazione di sostegno può essere revocata su richiesta di varie parti o d’ufficio dal giudice, se non è più necessaria o efficace per la tutela del beneficiario.
Riferimenti
Tribunale di Roma – Amministrazione di sostegno (informazioni, contatti, modulistica)