Agevolazioni su spese mediche, sanitarie e di assistenza

Esistono alcune agevolazioni fiscali per chi sostiene spese in ambito medico, sanitario e di assistenza specifica. Queste agevolazioni possono essere fatte valere quando si presenta la denuncia dei redditi.

Ci sono due meccanismi che bisogna conoscere. Il primo e più frequente è quello della della detraibilità: le spese sostenute si detraggono dall’imposta lorda che si deve allo Stato. Questa sottrazione è effettuata in percentuale. Per le spese sanitarie sostenute possono essere detratte in ragione del 19%.
L’altro meccanismo è quello della deducibilità; è ammessa solo per pochi oneri (es. spese di assistenza specifica ad un autosufficiente) e consente di sottrarre le relative spese sostenute e documentate dal reddito complessivo.

Un ultimo concetto da conoscere è quello dei familiari a carico. Il contribuente può generalmente fruire delle agevolazioni fiscali per sé e per spese sostenute per familiari a carico. Alcune agevolazioni, eccezionalmente, sono concesse anche se il congiunto non è a carico fiscale. Per essere a carico i familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore a 2.840,51 euro. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordi, ai ciechi civili.

Nell’ambito della denuncia dei redditi rispetto alle spese mediche e sanitarie va fatta una distinzione netta: alcune sono deducibili (anche se sostenute per un familiare non fiscalmente a carico) altre che sono detraibili.

Sono deducibili le spese mediche generiche (farmaci e medico generico, non specialista) e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità. In questi casi è ammessa la deduzione (la spesa si sottrae dal reddito lordo e senza franchigie).

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa; per personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; per personale di coordinamento delle attività assistenziali al nucleo; personale con la qualifica di educatore professionale; per personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Si possono dedurre le prestazioni sanitarie rese alla persona da queste figure professionali e sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (anche il terapista o l’infermiere lo sono).

Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.

Altre spese particolari spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio o di trasporto è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.
In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche). La franchigia di 129,11 euro invece non si applica nella detrazione di spese per ausili e protesi, sussidi tecnici ed informatici, veicoli destinati al trasporto e alla guida.

Passiamo alle detrazioni e le deduzioni per le spese di assistenza personale (badanti, colf, assistenti personali).

La prima agevolazione riconosciuta per chi si avvale di un addetto all’assistenza è la deduzione di una parte della spesa che viene concessa solo nel caso l’assistente sia regolarmente assunto (non necessariamente a tempo pieno). Viene riconosciuta una deduzione dal reddito del contribuente (indipendentemente dall’ammontare di quest’ultimo) fino a 1549,37 euro. Si possono dedurre però solo i contributi previdenziali e assistenziali relativi alla retribuzione dell’operatore, non tutta la retribuzione.

Mentre alla deduzione per i servizi domestici sono ammessi tutti i contribuenti, alle persone non autosufficienti o ai loro familiari è concessa l’opportunità aggiuntiva di recuperare, in sede di denuncia dei redditi, anche una parte della spesa sostenuta per retribuire l’assistenza personale. L’agevolazione consiste nella detrazione del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro. Quindi molto poco. Inoltre è fissato un limite di reddito del contribuente: se supera i 40.000 euro la detrazione non viene concessa.

Va precisato che, diversamente da altre spese sanitarie o per l’acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità, questa detrazione può essere operata, oltre che dal diretto interessato o dai familiari cui sia fiscalmente a carico, anche dagli altri familiari civilmente obbligati come definiti dal Codice Civile e cioè: il coniuge, i figli naturali, legittimi, adottivi o, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e le sorelle. La detrazione delle spese per l’assistenza personale è cumulabile con la deduzione delle spese per i servizi domestici.

Per approfondimenti

Agenzia delle entrateSpese mediche e di assistenza specifica delle persone con disabilità