Fra le agevolazioni fiscali e tributarie sui veicoli destinati al trasporto o alla guida delle persone con disabilità la normativa italiana prevede anche l’esenzione dal pagamento della tassa di circolazione (il cosiddetto bollo auto).
Questa agevolazione si aggiunge all’applicazione dell’IVA agevolata e alla possibilità di detrarre, entro certi limiti la spesa sostenuta per l’acquisto e l’adattamento del veicolo.
La materia delle tasse automobilistiche è affidata ormai dal 2000 alle singole Regioni che possono dunque disciplinare i criteri e le modalità di accesso.
Nella Regione Lazio la materia è stata disciplinata dalla Determinazione della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio, Patrimonio del 6 ottobre 2021 n. G12098.
Chi ne ha diritto
La Regione Lazio ha stabilito di mantenere la stessa platea prevista dalla normativa nazionale su IVA agevolata e detrazione IRPEF. Al momento hanno diritto all’esenzione:
– i non vedenti e sordi – (art. 50 L. 342/2000);
– le persone con disabilità psichica o mentale (per tale disabilità, ai fini dell’esenzione, l’indennità di accompagnamento è un requisito obbligatorio) – (art. 30 c. 7 L. 388/2000);
– le persone con grave limitazione alla deambulazione o affetti da pluriamputazioni – (art. 30 co. 7 L. 388/2000)
– le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (per tale disabilità, ai fini dell’esenzione, la legge prevede obbligatoriamente l’auto adattata – art. 8 L. 449/1997 -, eccetto per i minori con handicap grave – art. 3 comma 3 della legge 104/1992)
Le varie condizioni devono risultare dai relativi verbali di handicap (legge 104/1992) o di invalidità o di cecità o di sordità
L’esenzione spetta se il veicolo è intestato o alla persona con disabilità o al familiare che ce l’abbia fiscalmente a carico. Perché essere fiscalmente a carico non bisogna superare un reddito di 2850 euro, se minori di 24 anni, 4000 euro se maggiori di 24 anni (pensioni e indennità di accompagnamento non si contano).
L’esenzione spetta su un solo veicolo per volta.
A chi va presentata la domanda
Nella Regione Lazio i destinatari e gli uffici di riferimento sono diversi a seconda delle province. In alcune province la domanda va presentata agli uffici decentrati della Regione; in altre (Roma e provincia) il riferimento è l’Ufficio Territoriale ACI.
Vanno usati specifici moduli (differenti per area e per tipologia di disabilità) sia per la prima domanda che per le eventuali istanze di riesame.
La domanda va presentata una volta sola e vale anche per gli anni successivi a meno che non venga revocata la condizione di invalidità o di handicap (104/1992) nel qual caso è obbligatorio comunicare la variazione alla Regione.
Link
- Lazio: per conoscere le differenti sedi dove presentare le domande: clicca qui
- Lazio: per scaricare i modelli di domanda: clicca qui
- Lazio: per informazioni divulgative e operative clicca qui
- Guida all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabili nella Regione Lazio – Modalità attuative clicca qui