Il collocamento mirato (legge 68/1999): come iscriversi alle liste

Nel nostro Paese successive disposizioni sia di rilievo nazionale che regionale hanno tentato di rendere concreto il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
Attualmente la norma di riferimento è la legge 68 del 12 marzo 1999 dal titolo “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Come noto, abrogando la legge 482 del 1968, la legge 68/1999 ha posto le basi per un cambiamento culturale nell’inserimento lavorativo della persona con disabilità. Il nuovo impianto normativo già a partire dal cambiamento di lessico, che passa da “collocamento obbligatorio” a “mirato”, richiama la necessità di un approccio all’inserimento lavorativo “centrato sulla persona” e un sistema di servizi, quello del collocamento mirato appunto, in grado di cercare il posto più adatto ad ogni singola persona con disabilità. Il lavoratore con disabilità viene inoltre riconosciuto come una potenziale risorsa produttiva e non una presenza risultato del puro adempimento di un obbligo di legge connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione.
Ma quali sono le persone che possono accedere a questo sistema di supporti e di diritti? A quali condizioni e seguendo quali percorsi?

Chi ha diritto al collocamento mirato

La legge 68/1999 indica nel dettaglio chi sono gli aventi diritto, cioè le persone che possono accedere al sistema del collocamento mirato.
Vi rientrano:

– le persone affette da minorazioni fisiche, psichiche, intellettive, sensoriali con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
– le persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
– le persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione);
– le persone sorde cioè colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata;
– le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e per servizio con minorazioni ascritte dalla I all’VIII categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico in materia di pensioni di guerra.

Le altre condizioni

Oltre queste condizioni relative alle minorazioni accertate sono previsti altri requisiti soggettivi per poter fruire dei servizi e dei sostegni del collocamento mirato:

– risultare privi di lavoro o occupati in modo precario (cioè bassissimo reddito);
– ricercare una occupazione adeguata e confacente alle proprie capacità ed abilità, immediatamente disponibili allo svolgimento di un’attività lavorativa;
– essere in età lavorativa con più di 16 anni e che non abbiano superato i limiti di età lavorativa;
– essere in possesso della certificazione della condizione di disabilità, inclusa di diagnosi funzionale, valida ai fini della collocabilità

La valutazione delle condizioni di disabilità

L’accertamento delle condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili è un passaggio essenziale e preliminare.
Questo accertamento è effettuato dalla stessa commissione incaricata della valutazione della condizione di handicap (Legge 104/92), quindi integrata con un operatore sociale secondo gli orientamenti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000.
L’attività della commissione è finalizzata a formulare una diagnosi funzionale della persona con disabilità, volta ad individuarne la capacità globale per il collocamento lavorativo della persona stessa.

Come si valuta la disabilità

La valutazione dovrebbe superare una mera valutazione della capacità lavorativa generica per esprimersi invece sui limiti e il potenziale lavorativo della persona: “L’accertamento delle condizioni di disabilità comporta la definizione collegiale della capacità globale attuale e potenziale della persona disabile e l’indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione all’apprendimento, alla vita di relazione e all’integrazione lavorativa” (articolo 5 del DPCM 13 gennaio 2000).

Cosa fa la commissione

La commissione deve innanzitutto delineare (anche in raccordo con il Comitato tecnico) il Profilo socio-lavorativo della persona disabile acquisendo le notizie utili per individuare la posizione della persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità e di lavoro.

La Diagnosi funzionale

La seconda attività della commissione è la redazione della Diagnosi funzionale cioè la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona disabile.
Essa si basa sui dati anamnestico-clinici, sugli elementi contestuali, sulla valutazione della documentazione medica preesistente, sulla rilevazione delle capacità. Dal punto di vista pratico la commissione è tenuta a compilare la “scheda per la definizione delle capacità” che si configura come una “checklist” di valutazione che comprende aspetti riferibili a menomazioni, limitazioni nelle attività e anche indicazioni di fattori ambientali che potrebbero facilitare o ostacolare l’attività lavorativa.

La relazione conclusiva

L’accertamento delle condizioni di disabilità comporta la definizione collegiale della capacità globale attuale e potenziale della persona disabile e l’indicazione delle conseguenze derivanti dalle minorazioni, in relazione all’apprendimento, alla vita di relazione e all’integrazione lavorativa.
La commissione di accertamento, sulla base delle risultanze derivanti dalla valutazione globale, formalizza la relazione conclusiva. Vi formula suggerimenti su eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro della persona con disabilità.

Come si richiede la valutazione?

La valutazione della disabilità ai fini del collocamento mirato si richiede seguendo la stessa procedura usata per la richiesta di accertamento dell’invalidità civile o dell’handicap (legge 104/1992).
Ci si rivolge al medico curante o ad un medico autorizzato ad accedere al sistema telematico di INPS.
Il medico redige il certificato introduttivo contrassegnando la casella relativa all’accertamento per la legge 68.
Da ricordare che la richiesta per la valutazione della disabilità può essere richiesta contemporaneamente alla richiesta di invalidità o di handicap (legge 104).
Se già si dispone del verbale di invalidità civile con la relativa percentualizzazione può essere presentata la domanda di valutazione anche senza certificato introduttivo.
Il certificato introduttivo è inserito nel sistema telematico di INPS. A questo punto si può presentare domanda di accertamento. Lo si può fare da soli usando il proprio SPID per accedere al sistema INPS oppure rivolgendosi ad un patronato sindacale.
Successivamente l’interessato viene convocato a visita che si conclude con la redazione appunto del relativo verbale. Con questo l’interessato può iscriversi negli elenchi del “collocamento mirato” presso i “servizi competenti” (i centri per l’impiego).

L’iscrizione all’elenco

Per richiedere l’iscrizione nell’elenco di cui alla L. 68/99 bisogna recarsi all’ufficio collocamento mirato (o comunque denominato a seconda delle regioni) di competenza territoriale, con la seguente documentazione:

– per invalidi civili, sordi o non vedenti: il verbale di accertamento di stati di invalidità civile, cecità civile, sordità rilasciato dalle commissioni competenti (ASL/INPS) in originale o copia (che contiene l’indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta), se già in possesso il documento rilasciato dalla Commissione Medica contenente la diagnosi funzionale (accertamento legge 68);
– per invalidi del lavoro: il certificato INAIL attestante la percentuale di invalidità, e, se già in possesso, il documento contenente la diagnosi funzionale;
– per invalidi per servizio o invalidi civile di guerra: l’estratto di visita medica collegiale da cui risulti la disabilità e la categoria di pensione compresa tra la 1^ e l’8^ e il periodo di concessione della pensione stessa.

Iscriversi in un’altra città

Nel 2015 (decreto legislativo 151) l’articolo 8, comma 2, della legge n. 68 del 1999 è stato modificato offrendo alla persona con disabilità la possibilità di iscriversi scegliendo tra i servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale egli risiede e quelli di altra parte del territorio statale che eventualmente preferisca, o magari è domiciliato, previa cancellazione dall’elenco nel quale era precedentemente iscritto.

Requisiti reddituali

Per l’iscrizione al collocamento mirato occorre essere privo di lavoro o svolgere un’attività lavorativa il cui reddito annuo non superi determinati parametri reddituali.
I limiti sono diversi a seconda che si tratti di lavoro autonomo o di altri inquadramenti. Il limite è fissato a 4.800 euro per i redditi da lavoro autonomo e a 8.145 euro in caso di concorso di altri inquadramenti lavorativi.
Il concetto di disoccupazione è stato più volte ridefinito. L’ultimo riferimento – qui rilevante soprattutto per i limiti reddituali appena citati – è quello della legge 28 marzo 2019, n. 26 (la norma che ha istituito il reddito di cittadinanza).

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità

Per l’iscrizione alle liste è infine necessaria la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) al lavoro. La DID deve essere effettuata online, direttamente dall’interessato sul portale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) o tramite un intermediario (un Centro per l’Impiego o un patronato).

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