Le esenzioni ticket

Le norme sul diritto alla salute e quelle che regolamentano il Servizio Sanitario Nazionale (e quelli regionali) prevedono disposizioni di maggior tutela nel caso il cittadino viva particolari situazioni relativamente alla partecipazione alla spesa. Sono previste diverse forme di esenzione dal pagamento di prestazioni sanitarie (ticket), in alcuni casi relativamente alla diagnostica, in altri anche per la spesa farmaceutica ed infine per i materiali di medicazione.

A chi si rivolge

Le categorie per le quali sono previste, con regole e requisiti diversi, le esenzioni dal pagamento del ticket sono: per malattie croniche e/o invalidanti; per malattia rara; per invalidità; per gravidanza, per reddito.

1. L’esenzione per malattie croniche e/o invalidanti: coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all’esenzione per patologia cronica/invalidante sono esentati dal pagamento del ticket solo per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia. La condizione va certificata con documentazione specialistica, diagnosi e codice identificativo della malattia.

2. L’esenzione per invalidità riguarda tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche incluse nei LEA. In alcuni casi anche il materiale per medicamento. La percentuale minima per ottenere il tesserino di esenzione è il 67%, ma è riconosciuta anche ai minori nel caso siano titolari di indennità di frequenza; spetta inoltre a ciechi e sordi. Il relativo tesserino reca una codice differente al seconda del grado o del tipo di invalidità

2. L’esenzione per reddito; coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all’esenzione per reddito sono esentati dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. I criteri di accesso sono prioritariamente legati a limiti reddituali, ma anche connessi ad altre condizioni (assegno sociale, pensione al minimo) e all’età.

Come si accede

In tutti i casi l’esenzione ticket va richiesta al distretto sanitario di appartenenza (vedi sotto l’elenco) con congruente documentazione.
Le esenzioni hanno durata diversificata a seconda delle condizioni. Il tesserino di esenzione per invalidità ha validità di 10 anni nel caso di invalidità civile inferiore al 100%, salvo i casi considerati rivedibili.
Il tesserino di esenzione per invalidità ha validità illimitata (ai sensi della nota R.L. prot. n. 132801 del 4.12.2003) per: invalidi civili 100%; ciechi civili; sordi e in tutti i casi in cui la condizione di invalidità è permanente e non suscettibile di modificazione alcuna.
Per ottenere il tesserino di esenzione per invalidità è necessario presentare:

• documento di riconoscimento valido;
• tessera TEAM – codice fiscale;
• invalidi per servizio: decreto ministeriale in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
• invalidi di guerra: modello 69 in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
• invalidi civili: verbale di invalidità in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
• infortunati sul lavoro: attestato INAIL in copia autentica (od originale in visione e fotocopia).

Riferimenti utili

Regione Lazio – Elenco sportelli ASL (distretti) dove richiedere l’esenzione

ASL Roma 1 – esenzione ticket; disponibili informazioni sulle differenti forme di esenzione e le indicazioni operative su come e dove richiederle.

ASL Roma 2 – esenzione ticket; disponibili informazioni sulle differenti forme di esenzione e le indicazioni operative su come e dove richiederle.

ASL Roma 3 – esenzione ticket; disponibili informazioni sulle differenti forme di esenzione e le indicazioni operative su come e dove richiederle.

ASL Roma 4 – esenzione ticket; disponibili informazioni sulle differenti forme di esenzione e le indicazioni operative su come e dove richiederle.

ASL Roma 6 – esenzione ticket; disponibili informazioni sulle differenti forme di esenzione e le indicazioni operative su come e dove richiederle.