L’esenzione dalla reperibilità per malattia

I dipendenti pubblici e privati assenti per malattia certificata dal medico curante hanno di norma l’obbligo di reperibilità in determinati orari per eventuali visite fiscali.
Da questo obbligo sono esentati alcuni lavoratori. La disciplina è differente a seconda che il lavoratore sia un dipendente pubblico o privato.

Chi ha diritto all’esenzione

Per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati (decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016) è prevista l’esenzione nei seguenti casi:

• patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
• stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;

Per i lavoratori dipendenti pubblici (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206) è prevista l’esenzione nei seguenti casi

• patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
• causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
• stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Come fare

Per essere ammessi all’esenzione dall’obbligo di reperibilità è necessaria la segnalazione della situazione da parte del curante momento della redazione del certificato. Bisogna fare attenzione che il medico nel certificato di malattia abbia formalmente spuntato l’annotazione che esenta dall’obbligo di reperibilità.

Attenzione: l’esenzione dall’obbligo di reperibilità non esonera dall’ipotesi che si possa essere comunque convocati a visita di controllo circa la sussistenza della patologia o dell’affezione che ha dato luogo al “permesso” per malattia.