L’invalidità civile e l’handicap (104): come chiedere l’accertamento

Per poter accedere a sostegni e supporti di assistenza sociale è necessario che sia accertato lo status di minorazione civile (invalidità civile, cecità, sordità) o di persona con handicap (legge 104/1992), condizioni normalmente sono riconosciute, pur con percentuali o gradazioni differenti, a chi si trova in una condizione sanitaria che comporta significative restrizioni nelle attività quotidiane.
L’invalidità civile consente di accedere ad alcuni benefici e provvidenze economiche. L’handicap con connotazione di gravità è invece la condizione per fruire di alcune agevolazioni lavorative e in alcuni casi agevolazioni fiscali o supporti al diritto allo studio. Sono due status differenti e dunque è consigliabile richiedere entrambi gli accertamenti anche perché la relativa domanda può essere una sola.

In sintesi i passaggi per ottenere il verbale sono i seguenti:

1. ci si rivolge al medico curante o al pediatra di libera scelta che redige il certificato introduttivo;
2. si presenta la domanda telematica vera e propria, anche rivolgendosi ad un patronato sindacale;
3. si può allegare documentazione sanitaria specialistica;
4. la commissione INPS (nel Lazio) valuta la documentazione specialistica e se non la ritiene sufficiente, convoca la persona a visita diretta o richiede integrazione;
5. la commissione elabora il verbale che poi viene validato e inviato all’interessato.

Questo in sintesi è il processo, ora vediamo i singoli passaggi.

Come richiedere l’accertamento

Il riconoscimento della minorazione civile e dell’handicap si avvia rivolgendosi al proprio medico di famiglia o a uno specialista autorizzato dall’INPS che redige il cosiddetto certificato introduttivo. Questo certificato, redatto telematicamente sul sistema INPS, riporta la patologia (diagnosi), l’anamnesi, le eventuali terapia farmacologica in atto e i dati del cittadino finalizzati alla successiva domanda di accertamento.
Se sussiste una patologia oncologica è importante che il medico lo annoti nel certificato perché questa indicazione dà diritto a un percorso accelerato di accertamento (entro 15 giorni dalla domanda) e di riconoscimento.
Il medico rilascia una ricevuta dell’inserimento del certificato nel sistema INPS. A questo punto è possibile presentare la domanda di accertamento vera e propria. Lo si può fare autonomamente entrando con il proprio SPID nel sistema informatico INPS oppure rivolgendosi a un patronato sindacale o un’associazione autorizzata.

La documentazione sanitaria

Per una valutazione corretta ed efficace è bene disporre di buona documentazione sanitaria specialistica, meglio se recente, che descriva la condizione clinica della persona.
Dopo (o contestualmente) alla presentazione della domanda è possibile allegare questa documentazione alla domanda.
Se la commissione valuta sufficiente la documentazione può procedere alla valutazione sugli atti senza convocazione diretta. Se al contrario ha necessità di approfondimenti convoca la persona a visita diretta.
Durante la visita presso la Commissione l’interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia, ma soprattutto è importante presentare copie della documentazione sanitaria utile alla valutazione (es.: referti ed esami recenti, relazioni specialistiche, lettere di dimissione ospedaliera).
INPS ha predisposto un servizio telematico per l’Allegazione della documentazione al quale si può accedere con il proprio SPID (o appoggiarsi ad un patronato o ad un’associazione di categoria autorizzata).
INPS ha predisposto uno specifico tutorial che illustra le modalità per l’Allegazione sanitaria.

L’invio del verbale

Al termine della valutazione (sugli atti o con visita diretta) viene definito un verbale che successivamente verrà inviato all’interessato.

I verbali riportano

– lo status riconosciuto e dunque la condizione di handicap (legge 104/1992), di invalidità (con percentuale o condizione), di cecità (assoluta o parziale), di sordità;
– la eventuale data di revisione; l’esclusione o meno da eventuali visite a campione;
– le cosiddette voci fiscali (per le agevolazioni auto e/o per la concessione del contrassegno disabili CUDE).

Se il verbale prevede una revisione nel tempo, INPS provvede in tempo utile alla convocazione previa (generalmente) richiesta di invio di documentazione sanitaria.

Altri documenti amministrativi

Se l’invalidità o cecità o sordità riconosciute comporta la concessione di provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità) una successiva comunicazione dell’INPS richiede ulteriori informazioni (reddito personale, ricovero, numero di conto su cui versare le provvidenze). Anche su questo aspetto è invalsa la prassi di richiedere parte di queste informazioni già prima della visita per accelerare poi i tempi di erogazione di eventuali provvidenze economiche.

Il ricorso

Contro le decisioni assunte dalla Commissione si può presentare ricorso (attualmente denominato “accertamento tecnico preventivo) presso il Giudice competente entro 180 giorni dalla notifica del verbale. In tal caso è necessario farsi assistere da un legale anche tramite un patronato sindacale. Prima di presentare il ricorso è sempre opportuno effettuare, con il supporto di esperti (medico legale, avvocato), le valutazioni del caso per comprendere quali siano le possibilità di esito favorevole.

L’aggravamento

Qualora una persona già riconosciuta invalida o cieca, senza giungere al massimo di percentuale riconoscibile, ritenga che le sue condizioni si siano aggravate, può presentare una nuova domanda di accertamento seguendo la stessa procedura illustrata più sopra. Le stesse indicazioni valgono per la condizione di handicap (legge 104). Il medico dovrà avere cura di circostanziare l’avvenuto aggravamento. In sede di visita sarà opportuno disporre di documentazione più recenti che supporti il peggioramento delle condizioni cliniche. Di qui inizia nuovamente il percorso di valutazione che abbiamo descritto sopra.